La rottamazione di quello che è stato per anni il primo agente di riscossione in Italia, ha portato in auge la questione della prescrizione delle cartelle Equitalia. Infatti di fronte alla possibilità di poter rottamare la propria cartella, risparmiando i costi come ad esempio le sanzioni, si potrebbe agire con poca cautela finendo con il pagare anche quei tributi (come ad esempio il bollo auto), multe o crediti Inps, nonostante siano ormai caduti in prescrizione, e quindi di fatto non dovuti.
La prescrizione è quella breve e no quella ordinaria, tranne nei casi in cui è prevista una tempistica differente. Quindi la durata massima del termine di prescrizione arriva a 5 anni (il che vale per la maggioranza dei tributi, compresi quelli Inps), ma per alcuni tributi come quelli locali (vedi il bollo auto) la prescrizione si riduce a tre anni.
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A riguardo recentemente sono intervenute anche alcune sentenze della Cassazione e c’è stato il bisogno di procedere all’interpretazione di alcune decisioni, per risolvere soprattutto la questione delle cartelle notificate ma non impugnate.
In particolare la Cassazione a sezioni unite, ha dato torto all’Inps che aveva fatto ricorso nei confronti di un contribuente al quale era stata notificata la cartella e che non aveva impugnato. Secondo l’Inps non valeva più il termine di prescrizione di 5 anni, ormai scaduto, ma si doveva applicare quello decennale, trattando la situazione come un provvedimento “giudiziale” dotato quindi di definitività.
La Cassazione ha ribadito che non si può mai avere un effetto come quello delle sentenze passate in giudicato, dotate appunto del presupposto tipico del provvedimento giudiziale al quale si applica la prescrizione decennale, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziali, e quindi ha dato torto all’Inps.
Il primo e importante presupposto è che quindi la durata di un termine di prescrizione rimane sempre lo stesso per quello specifico tributo: 5 anni per l’Inps e l’Irpef o le multe; 3 anni per il bollo auto, ecc.
Può però succedere che il termine si “allunghi” quando si verifica uno dei termini di interruzione della prescrizione. E’ sufficiente che il creditore effettui una regolare notifica prima che sia scaduto il termine di prescrizione. Se si verifica questa ipotesi tutto il tempo già trascorso si azzera e quindi si ricomincia a contare da capo.
Ad esempio consideriamo un debito Inps risalente al 2011. Si arriva verso la fine del 2016 e arriva una notifica di Equitalia. Dal momento della notifica il tempo di prescrizione riparte da capo e quindi si dovrebbe superare il 2021 per non dover essere più obbligati a effettuare il pagamento.
Il primo errore che viene commesso in modo frequente è quello di non ritirare le raccomandate pensando che in questo modo non ci sia stata la notifica. Invece la raccomandata va sempre ritirata e bisogna eventualmente impugnare la cartella notificata.
Se viene meno l’impugnazione tuttavia il termine di prescrizione non subisce alcuna variazione, ma si perde la possibilità di irretrattabilità del debito.
Il secondo è quello di non rivolgersi a professionisti specializzati: tra gli altri ricordiamo DifesaDebitori.