Nel 2007 è stata data una decisa svolta per quanto riguarda la portabilità dei mutui e delle relative commissioni di estinzione anticipata. Variazioni che non hanno però coinvolto nel modo auspicato il settore dei prestiti personali o dei finanziamenti finalizzati, per i quali rimane un elevato grado di libertà, sia per quanto riguarda la presenza che l’importo, delle eventuali penali applicate per recuperare la “perdita” degli interessi non corrisposti. Fa eccezione l’estinzione anticipata sui prestiti Inpdap, che non prevedono infatti una penale di estinzione.
La maggior parte delle banche e delle finanziarie, prevede sempre una penale di estinzione per i prestiti, che si è ormai attestata intorno all’1% (calcolata sul monte capitale ancora da rimborsare), con qualche eccezione. Raramente viene eliminata del tutto, se non a seguito di una promozione, mentre spesso viene applicato un sistema di riduzione dell’importo della penale, mano a mano che ci si avvicina alla scadenza del contratto (normalmente la penale si dimezza quando mancano al massimo un paio di anni alla fine del contratto, scelta giustificata dal fatto che la quota di interessi da restituire si è molto ridotta, venendo applicato, quasi sempre, l’ammortamento alla francese).
Può sembrare un contro senso, ma può capitare di dover pagare una penale di estinzione anche su un finanziamento a tasso zero (situazione facilmente individuabile quando il Taeg è abbastanza lontano dallo zero). Proprio in questi casi bisogna guardare con attenzione la voce sul contratto “penale di estinzione anticipata”, trattandosi di una delle tipologie di prestito che statisticamente è più spesso stipulata proprio da coloro hanno intenzione di far abbassare il costo di un bene, dilazionandolo per la prima parte del contratto, per poi procedere con l’estinzione anticipata, non appena il prezzo raggiunge il livello considerato accettabile.
Non sono previste delle limitazioni temporali (tranne che per alcune tipologie di contratti di finanziamento, specialmente quando è previsto un periodo di pre-ammortamento finanziario). Nella maggioranza dei casi quindi si può procedere all’estinzione anticipata in qualsiasi momento, successivo al superamento del periodo di recesso. Con l’estinzione anticipata alla finanziaria vanno restituiti:
La richiesta va fatta nelle modalità previste nel contratto (raccomandata o fax). Bisogna fare attenzione che non siano previste delle commissioni per il solo calcolo del conteggio estintivo. E’ necessario infine controllare che non siano presenti delle modalità differenti ad esempio tra prestiti personali e carte revolving, per evitare di seguire le procedure sbagliate (ipotesi ad esempio che coinvolge sia i prestiti Agos che Compass).
Approfondimento: Estinzione anticipata cessione del quinto.