La cessione del quinto dello stipendio, nonostante preveda delle particolarità sul “rimborso” durante il piano di ammortamento, al pari di ogni altro prestito può essere estinta anticipatamente sia in modo parziale che in modo totale.
L’estinzione anticipata della cessione del quinto prevede dei costi a titolo di “penale di estinzione”. Di contro il finanziato può richiedere il rimborso per i costi sostenuti e non goduti come nel caso del premio assicurativo obbligatorio. Il calcolo della penale di estinzione, così come previsto dalla normativa (il che vale per ogni società, tanto per Findomestic che per Unicredit, ecc) deve tener conto della durata residua del contratto di finanziamento.
In particolare se al termine del piano (fino al pagamento dell’ultima rata) manca meno di un anno la penale di estinzione è dello 0,5%. Se invece c’è una durata residua del piano di ammortamento superiore all’anno allora la penale di estinzione sale all’1%. A volte vengono previste anche altre “spese” che vanno attentamente vagliate. Se si hanno dei dubbi si possono chiedere delle delucidazioni a soggetti specializzati come ad esempio le associazioni dei consumatori.
Il rimborso anticipato della cessione del quinto non può prevedere dei limiti, come accade invece se si vuole rinnovarla. La legge sancisce l’estinzione anticipata come un diritto al quale il finanziato può accedere in qualsiasi momento, avendo solo l’obbligo di seguire le modalità di richiesta che devono essere specificate nel contratto di finanziamento.
Apprfondimento: Estinzione anticipata prestito.
Ci si deve rifare alle indicazioni nel contratto di finanziamento. In alcuni casi sono previsti specifici moduli, mentre in altri è sufficiente che venga ben specificato il contratto al quale ci si riferisce e nell’oggetto la volontà di ottenere l’estinzione anticipata totale oppure parziale.
Come riferimenti e contatti si devono usare sempre quelli riportati sul contratto. Le forme da utilizzare sono soprattutto la Pec e la raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per le banche tradizionali può essere prevista anche la consegna ‘a mano’ della modulistica. In questo caso bisogna accertarsi che venga apposto il timbro della ricezione (che riporti la data di richiesta) e che venga rilasciata una copia conforme al richiedente stesso per ricevuta. Qualsiasi sia la forma usata deve essere riportato:
Si deve allegare anche una copia del codice fiscale o della tessera sanitaria e di un documento di identità non scaduto.
Anche sulla tempistica successiva alla richiesta di estinzione il legislatore è intervenuto per fornire un termine temporale certo. In particolare chi ha concesso il finanziamento deve rispondere entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto la richiesta di estinzione anticipata della cessione del quinto. Nella risposta deve essere riportato il conteggio estintivo che deve specificare:
Quindi deve essere riportato il totale dovuto comprensivo di tutte le voci “dovute”. Nel conteggio di estinzione viene riportato anche l’Iban dove va fatto il bonifico di estinzione con anche le indicazioni della causale da specificare.
Attenzione alla data riportata sul conteggio come data ultima per effettuare il pagamento. I conteggi di estinzione hanno una durata limitata, se si supera questa data non è più valido e bisognerà richiedere un nuovo conteggio di estinzione.
Oltre all’obbligo di rispondere entro 10 giorni per i conteggi di estinzione, la finanziaria o la banca finanziatrice, una volta ottenuto il rimborso di quanto previsto nella lettera di estinzione, dovrà rilasciare la lettera Liberatoria. Questa lettera va inviata anche al datore di lavoro e all’Inps (se si tratta ad esempio di una cessione del quinto della pensione).
Il calcolo dei conteggi di estinzione è a cura della società finanziatrice. Ci si può fare un’idea di quanto si deve ancora rimborsare usando uno dei tool presenti sul web. Ovviamente tra questo tipo di calcolo e quello ufficiale ci possono essere delle discrepanze, avendo solo carattere indicativo.
Spesso le varie associazioni dei consumatori hanno portato avanti delle pratiche per richiedere i rimborsi di importi che spettavano al finanziato. Questo diritto si ha per 10 anni e per questo è quasi sempre possibile procedere a fare una verifica ed eventualmente ad avviare l’iter per ottenere il rimborso di quanto spetta anche per finanziamenti passati.
La legge prevede però che sia il finanziato a dover esibire la documentazione relativa al contratto, ai conteggi di estinzione e tutto ciò che è necessario. Inoltre si deve richiedere una verifica tramite periti specializzati per il ricalcolo di quanto era realmente dovuto ed eventualmente effettuare le richieste di recupero del ‘non dovuto’, istruendo l’apposita pratica di rimborso. Si dovrà perciò usare un avvocato che conosca la materia, attendere che si trovi un accordo ed effettuare il ricorso se necessario. Normalmente le associazioni dei consumatori seguono tutte le fasi (in molti casi hanno avvocati convenzionati) e dietro mandato del finanziato, si occupano anche di reperire i documenti che non si hanno più. Ovviamente si può anche scegliere un avvocato di fiducia autonomo da qualsiasi associazione.
Il pagamento della copertura assicurativa obbligatoria avviene trattenendo a monte, in fase di erogazione, l’importo pari al premio complessivo dovuto per tutta la durata. Se questa copertura non viene goduta per estinzione anticipata allora si ha diritto al rimborso, ma bisogna fare una distinzione tra i contratti stipulati prima o dopo il 1 dicembre del 2010.
Per quelli stipulati dopo tale data il rimborso deve essere contemplato nello stesso contratto, che deve riportare anche le modalità di calcolo e di come verrà effettuato il rimborso, secondo quanto specificato con propria circolare dall’Ivass nel 2015.
Per i contratti stipulati prima del 1 dicembre 2010 rimane la possibilità di ottenere il rimborso anticipato, ma visto che non era previsto l’obbligo di indicazione nei contratti delle modalità di calcolo, allora il calcolo avviene in modo proporzionale alla durata del contratto residuo: se si estingue anticipatamente a un terzo di piano di ammortamento i premi da restituire saranno pari ai due terzi residui.
Può succedere che la compagnia di assicurazione non ottemperi a questo obbligo. In questo caso va prima fatto un reclamo alla stessa compagnia di assicurazione. In caso di mancata risposta (che deve giungere entro i successivi 45 giorni) o di risposta non soddisfacente bisogna compilare un modulo reperibile sul sito dell’Ivass. In tutti i casi per le comunicazioni si devono usare o la pec oppure raccomandata A/R.