Il significato della esdebitazione è quello di “liberazione dei debiti” e si riferisce al ‘fallito’, in quanto si tratta di un iter (non automatico) che, a seguito di una procedura fallimentare (quindi dopo che i crediti che potevano essere soddisfatti lo sono stati) porta alla cancellazione di quelli residui non soddisfatti.
E’ stata introdotta con il DL 5/2006 (modificata nel 2007 con il DL 1699) ed è prevista nel diritto privato, e più precisamente dalla Legge Fallimentare dall’articolo 142 e successivi. Lo scopo dell’ esdebitazione è quello di non aggravare eccessivamente la posizione del fallito che, essendo in possesso dei requisiti necessari, potrà richiederne la cancellazione, così da non dover sottostare a dei pesi pregressi (legati a debiti che nonostante le procedure concorsuali non è stato comunque possibile soddisfare) e poter così riprendere l’attività economica più facilmente nel prossimo futuro (vedi anche Prestiti per aziende in difficoltà).
Prima di vedere i requisiti e le condizioni necessarie per richiedere l’avvio della procedura, c’è da specificare che non tutti i debiti possono esservi fatti rientrare. In particolare sono esclusi quelli legati al mantenimento della famiglia (come nel caso degli alimenti) e comunque tutti quelli che sono estranei all’attività di impresa ma contratti per ragioni personali. Sono esclusi anche quelli dovuti ad illeciti, sanzioni amministrative, ecc.
Possono farne richiesta coloro che sono imprenditori individuali oppure soci illimitatamente responsabili. E’ inoltre necessario che questi abbiano collaborato pienamente con le autorità coinvolte, non abbiano causato ritardi di alcun tipo e non ne abbiano già beneficiato nei 10 anni antecedenti alla richiesta. Inoltre il richiedente non deve:
Se si hanno i requisiti, è sufficiente presentare la domanda al tribunale competente per le procedure concorsuali a suo carico (queste devono aver avuto inizio ma non è necessario che si siano completamente concluse).
L’istanza per l’accesso alla procedura di esdebitazione può essere fatta dal fallito stesso oppure anche dai suoi eredi. Entro 10 giorni dalla pronuncia del tribunale gli interessati ad opporvisi possono farlo (oppure entro e non oltre 90 giorni dalla data di deposito della sentenza in cancelleria).
Altri articoli: Finanziamenti per protestati.