I debiti ereditari vanno tenuti distinti dai pesi ereditari. I primi sono infatti relativi ad obbligazioni che il de cuius ha contratto in vita o, per meglio dire, entro la data della morte. I pesi ereditari invece sono debiti o obbligazioni che nascono proprio a causa della morte del de cuius (come ad esempio le spese di successione, quelle di funerale, ecc).
La legge sulla successione prevede che le obbligazioni, tra le quali vengono annoverati anche i debiti, vengano trasmessi per via ereditaria, tranne alcune eccezioni. In particolare non si ereditano:
Un erede può non pagare i debiti ereditari solo nel caso di non accettazione dell’eredità. In questo modo non subentrando nell’asse ereditario non si fa carico di alcun debito. Si tratta di una possibilità da seguire logicamente quando i debiti superano i beni che possono essere ereditati.
Esiste poi l’accettazione con beneficio di inventario che offre all’erede la possibilità di non confondere il proprio patrimonio con quello del defunto. Infatti quando si ereditano dei beni questi entrano nel patrimonio personale dell’erede e lo stesso avviene per i debiti. Per tenere i crediti e i debiti separati, rispondendo ai debiti solo con il valore che è stato ereditato, allora l’accettazione con il beneficio dell’inventario è la sola strada percorribile.
Quando si decide di accettare o non accettare l’eredità bisogna però tener presente che se si hanno dei figli si ha il passaggio della quota ereditata a questi ultimi. In questo caso è necessario informarsi presso strutture qualificate (o professionisti competenti), procedere con cautela ed eventualmente rivolgersi al tribunale dei minori per chiedere che anche i propri figli vengano esclusi da questa possibilità.
Per evitare questa situazione si può accettare con beneficio dell’inventario sapendo, come detto, che al massimo il saldo tra debiti e beni ereditari si ridurrà a zero.
La richiesta deve logicamente essere effettuata dall’erede che desidera avvalersene direttamente al cancelliere del tribunale competente che avrà il compito di redigere un verbale ‘ad hoc’ per formalizzare la volontà del richiedente stesso. Quest’ultimo dovrà invece presentare l’istanza per la redazione dell’inventario grazie al quale si avrà il computo del bilancio debiti/crediti.
Un’altra questione che a volte può essere poco chiara è quella di chi paga i debiti ereditari e in quale misura. Infatti può rimanere viva la faccenda del pagamento ‘in solido’ oppure riferito ad un contributo ‘pro quota’.
Se il de cuius non ha lasciato testamento, allora per legge gli eredi subentrano ai debiti per la stessa quota con cui subentrano ai beni del defunto. Quindi se la propria quota è del 50% si dovrà pagare il 50% dei debiti ereditari e dei pesi ereditari.
Ad esempio bisogna pagare la rata del mutuo, l’imposta della tassa sui rifiuti e rimborsare un finanziamento del de cuius? Di ciascun debito si sarà tenuti a pagare solo il 50%. Se l’altro erede non paga la sua quota del 50% i creditori non potranno rivolgersi all’erede adempiente, perché non esiste la solidarietà tra i vari eredi.
L’unica eccezione si ha per le ipoteche per le quali invece esiste la solidarietà passiva. In questo caso il creditore potrà rivolgersi anche agli eredi oppure iniziare la procedura di pignoramento, ecc.
Approfondimento: Atto di precetto.
Può succedere invece che il de cuius abbia lasciato il testamento stabilendo che:
La legge prevede comunque la possibilità che gli eredi possano derogare alla partecipazione dei debiti ereditari pro quota con degli accordi personali, che però devono essere accolti all’unanimità. Questa possibilità si ha sia nel caso di divisione della quota volontaria che in caso di divisione giudiziale.
Nel caso di debiti ereditari prescritti logicamente l’erede non è tenuto al loro pagamento. Alla pari di altri situazioni debitorie soggette a possibile prescrizione è necessario però controllare se il de cuius ha ricevuto comunicazioni ufficiali (in primis raccomandate, messe in mora, ecc) che possano aver interrotto i termini.