Il Bonus asilo nido è stato introdotto con l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo massimo richiedibile pari a 2000 euro che sono stati aumentati nel 2019 a un massimo di 3000 euro.
Le modalità per fare domanda sono rimaste quasi inalterate nel corso di questi anni come si nota consultando la circolare INPS del 2022, anche se per l’anno in corso ci si deve riferire alla circolare INPS 889 dei primi giorni di marzo corrente.
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Come già accennato, il Bonus asilo nido è stato introdotto nel 2016 all’interno dei provvedimenti finalizzati al sostegno del reddito delle famiglie tramite la legge 232 (articolo 1, comma 355). Parliamo di un contributo mensile destinato ai bambini nati (oppure adottati) proprio a partire dal 2016. Viene erogato dall’INPS per aiutare le famiglie a sostenere:
Nel secondo caso è necessario che il genitore richiedente il bonus sia convivente con il bambino. In più deve essere esibito un certificato del pediatra che riporti una dicitura legata all’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
Il contributo viene erogato solo su richiesta degli aventi diritto che sono:
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La somma massima erogata pari in totale a 3000 euro non viene pagata in una sola soluzione ma con cadenza mensile. Solo per i genitori di bambini che non frequentano asili nido per gravi patologie croniche il versamento del bonus avviene in una sola soluzione.
Tuttavia il Bonus asilo nido è collegato all’Isee familiare per cui l’importo di 3000 euro è erogato solo a coloro che hanno un Isee fino a 25 mila euro, mentre per altre fasce di Isee si ha una progressiva riduzione. Questa scelta, introdotta nel 2020, prevede quindi come scaglioni Isee e relativi importi erogabili i seguenti step:
La retta dell’asilo nido pagata deve riportare anche colui che ha sostenuto il pagamento ed al quale verrà fatto il versamento del contributo da parte dell’INPS.
Il Bonus non è cumulabile con la possibilità di portare in detrazione le rette pagate per la frequenza all’asilo nido e non è cumulabile nemmeno con il Bonus infanzia (almeno per i mesi nei quali è stato versato quest’ultimo).
Il plafond del fondo destinato al bonus è di 552 milioni di euro per il 2023 (in linea con il 2022 dove lo stanziamento è stato di 553,8 milioni di euro). Quindi l’INPS erogherà le somme spettanti solo fino a esaurimento del fondo e comunque seguendo l’ordine di presentazione delle domande.
Chi fa la domanda di erogazione del Bonus asilo nido è necessario che, oltre ad essere genitore (anche affidatario o adottivo) di un bambino nato dal 2016, abbia anche gli altri requisiti che riportiamo di seguito:
Il quando dipende dall’anno di nascita del bambino per il quale si fa richiesta e riguarda le mensilità relative ai periodi di frequenza all’asilo nido, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità. La domanda del Bonus asilo nido va fatta telematicamente (ci si può avvalere dei servizi dei Caf abilitati). Nel modulo di richiesta va specificato per quale tipo di bonus si fa la domanda (asili nido privati o pubblici, oppure se per assistenza domiciliare). Come modalità di presentazione telematica si possono utilizzare:
I dati da inserire obbligatoriamente sono:
La documentazione andrà allegata quando sarà disponibile (entro e non oltre il 31 luglio 2023). L’INPS che ha accettato la domanda di Bonus asili nido provvederà al pagamento solo quando ottiene la documentazione di prova degli avvenuti pagamenti delle varie rette.
E’ necessario che la documentazione che dimostra l’avvenuto pagamento riporti come informazioni:
L’INPS utilizza la modalità di pagamento che è stata scelta dal richiedente nel modulo di richiesta, che potrà essere rappresentata da:
In quest’ultimo caso deve essere presentato anche il modello SR163, con la sola eccezione del caso in cui il modello sia stato già presentato sempre all’INPS per altre forme di assistenza.
In alcuni casi si può perdere il diritto al pagamento anche se riconosciuto. L’interruzione del pagamento mensile avverrà dal mese successivo a quello nel quale si è perso il requisito necessario. I requisiti che in caso di perdita portano alla decadenza del bonus asili nido sono:
Se i requisiti vengono persi dal richiedente può essere presentata la domanda da chi ne ha acquisito il diritto, sfruttando il subentro per il quale bisogna fare richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla causa di decadenza dell’altro genitore.
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