Bonus asilo nido: importi e requisiti

Il Bonus asilo nido è stato introdotto con l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo massimo richiedibile pari a 2000 euro che sono stati aumentati nel 2019 a un massimo di 3000 euro.

Le modalità per fare domanda sono rimaste quasi inalterate nel corso di questi anni come si nota consultando la circolare INPS del 2022, anche se per l’anno in corso ci si deve riferire alla circolare INPS 889 dei primi giorni di marzo corrente.

Indice

Di cosa si tratta?

Come già accennato, il Bonus asilo nido è stato introdotto nel 2016 all’interno dei provvedimenti finalizzati al sostegno del reddito delle famiglie tramite la legge 232 (articolo 1, comma 355). Parliamo di un contributo mensile destinato ai bambini nati (oppure adottati) proprio a partire dal 2016. Viene erogato dall’INPS per aiutare le famiglie a sostenere:

  • le spese delle rette degli asili nido, sia pubblici che privati;
  • le spese di assistenza dei minori di 3 anni affetti da gravi patologie di tipo cronico.

Nel secondo caso è necessario che il genitore richiedente il bonus sia convivente con il bambino. In più deve essere esibito un certificato del pediatra che riporti una dicitura legata all’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Il contributo viene erogato solo su richiesta degli aventi diritto che sono:

  • uno dei genitori del nascituro, nato nell’anno in cui il bonus è accessibile;
  • uno dei genitori adottivi o affidatari che abbiano ottenuto il provvedimento ufficiale nell’anno in cui il bonus è attivo.

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A quanto ammonta?

La somma massima erogata pari in totale a 3000 euro non viene pagata in una sola soluzione ma con cadenza mensile. Solo per i genitori di bambini che non frequentano asili nido per gravi patologie croniche il versamento del bonus avviene in una sola soluzione.

Tuttavia il Bonus asilo nido è collegato all’Isee familiare per cui l’importo di 3000 euro è erogato solo a coloro che hanno un Isee fino a 25 mila euro, mentre per altre fasce di Isee si ha una progressiva riduzione. Questa scelta, introdotta nel 2020, prevede quindi come scaglioni Isee e relativi importi erogabili i seguenti step:

  • ISEE fino a 25.000 euro: bonus annuo pari a 3.000 euro (importo mensile 272,73 euro per 11 mensilità);
  • ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro: bonus annuo pari a 2.500 euro (importo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);
  • ISEE da 40.001 euro: bonus annuo pari a 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità). Questo importo vale anche nel caso di richieste senza presentazione dell’ISEE o se la domanda viene fatta da genitore che non è nel nucleo familiare del minore.

La retta dell’asilo nido pagata deve riportare anche colui che ha sostenuto il pagamento ed al quale verrà fatto il versamento del contributo da parte dell’INPS.

Il Bonus non è cumulabile con la possibilità di portare in detrazione le rette pagate per la frequenza all’asilo nido e non è cumulabile nemmeno con il Bonus infanzia (almeno per i mesi nei quali è stato versato quest’ultimo).

Il plafond del fondo destinato al bonus è di 552 milioni di euro per il 2023 (in linea con il 2022 dove lo stanziamento è stato di 553,8 milioni di euro). Quindi l’INPS erogherà le somme spettanti solo fino a esaurimento del fondo e comunque seguendo l’ordine di presentazione delle domande.

Requisiti

Chi fa la domanda di erogazione del Bonus asilo nido è necessario che, oltre ad essere genitore (anche affidatario o adottivo) di un bambino nato dal 2016, abbia anche gli altri requisiti che riportiamo di seguito:

  • cittadinanza italiana oppure cittadinanza UE;
  • per chi non ha cittadinanza: permesso di soggiorno UE lungo periodo oppure carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea o carta di soggiorno permanente se non si hanno familiari con cittadinanza Ue
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • dimostrazione che il richiedente è anche il genitore che sostiene il pagamento della retta.

Quando e come fare domanda?

Il quando dipende dall’anno di nascita del bambino per il quale si fa richiesta e riguarda le mensilità relative ai periodi di frequenza all’asilo nido, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità. La domanda del Bonus asilo nido va fatta telematicamente (ci si può avvalere dei servizi dei Caf abilitati). Nel modulo di richiesta va specificato per quale tipo di bonus si fa la domanda (asili nido privati o pubblici, oppure se per assistenza domiciliare). Come modalità di presentazione telematica si possono utilizzare:

  • la funzione online sul sito;
  • Contact center al numero 803 164 da telefono fisso oppure 06 164 164 da rete mobile.

I dati da inserire obbligatoriamente sono:

  • in caso di asili nido privati: denominazione, codice fiscale della struttura, e gli estremi del provvedimento autorizzativo;
  • mensilità dei periodi di frequenza per i quali si richiede il bonus;
  • dimostrazione di pagamento delle rette per quelli privati, mentre per quelli pubblici dimostrazione dell’inserimento nelle liste o graduatorie (essendo previsti i pagamenti posticipati)

La documentazione andrà allegata quando sarà disponibile (entro e non oltre il 31 luglio 2023). L’INPS che ha accettato la domanda di Bonus asili nido provvederà al pagamento solo quando ottiene la documentazione di prova degli avvenuti pagamenti delle varie rette.

E’ necessario che la documentazione che dimostra l’avvenuto pagamento riporti come informazioni:

  • denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
  • codice fiscale del minore;
  • mese di riferimento;
  • estremi del pagamento o la copia della quietanza di pagamento;
  • nominativo del genitore che paga la retta.

Come viene pagato il bonus?

L’INPS utilizza la modalità di pagamento che è stata scelta dal richiedente nel modulo di richiesta, che potrà essere rappresentata da:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

In quest’ultimo caso deve essere presentato anche il modello SR163, con la sola eccezione del caso in cui il modello sia stato già presentato sempre all’INPS per altre forme di assistenza.

Decadenza diritto e subentro

In alcuni casi si può perdere il diritto al pagamento anche se riconosciuto. L’interruzione del pagamento mensile avverrà dal mese successivo a quello nel quale si è perso il requisito necessario. I requisiti che in caso di perdita portano alla decadenza del bonus asili nido sono:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore diverso da quello che ha presentato la domanda.

Se i requisiti vengono persi dal richiedente può essere presentata la domanda da chi ne ha acquisito il diritto, sfruttando il subentro per il quale bisogna fare richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla causa di decadenza dell’altro genitore.

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