La cessione del quinto, fin dalla sua introduzione con il DPR 180 del 1950, ha stabilito delle condizioni specifiche per rendere fattibile l’esercizio di un diritto già previsto dall’art 1260 (e successivi) del codice civile che prevede la possibilità di cedere un credito a titolo oneroso oppure gratuito (in questo caso parte del proprio stipendio). Queste condizioni specifiche impongono che:
Questi tre elementi sono molto importanti per capire le scelte che il legislatore e il fisco hanno fatto anche sul trattamento della cessione del quinto nel 730.
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Per prima cosa chiariamo la differenza tra detrazione e deduzione:
Sono molte di più le tipologie di ‘spese detraibili’ ciascuna delle quali può avere un’aliquota e massimali differenti. Ad esempio per gli interessi passivi del mutuo prima casa è possibile detrarre il 19% fino a un massimo di 4000 euro (stessa aliquota per le spese mediche). E’ invece possibile usufruire di una detrazione più elevata (pari al 50%) nel caso dei lavori di ristrutturazione con un limite massimo di spesa di 96.000 euro almeno per quanto riguarda i lavori effettuati tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2019.
Quindi, con queste premesse, dobbiamo subito escludere, se stiamo cercando di capire come trattare la cessione del quinto nel 730, la possibilità di deduzione. Invece per quanto riguarda la detraibilità?
Vista la specificità della normativa e il fatto che di norma questo finanziamento permette di ottenere delle somme elevate con un piano di ammortamento anche decennale si potrebbe pensare che la cessione del quinto sia detraibile nel 730 alla pari di un mutuo. Niente di più sbagliato! Purtroppo la normativa non prevede la possibilità di detrazione degli interessi passivi rimborsati tramite cessione del quinto.
Questa possibilità continua a rimanere solo per gli interessi passivi sui mutui ipotecari di acquisto oppure di ristrutturazione stipulati per la prima casa. Quindi se si sta valutando la possibilità di richiedere una cessione del quinto, ad esempio per fare dei lavori di ristrutturazione, e si vorrebbe anche usufruire del rimborso degli interessi passivi, bisogna orientarsi direttamente su un mutuo ipotecario.
Per tale finalità la scelta della cessione del quinto andrebbe fatta solo come ultima spiaggia, ad esempio se non si può ottenere un mutuo. Tuttavia anche se gli interessi passivi non sono in nessun modo recuperabili (nemmeno in parte) tramite un rimborso da parte del fisco, ci sono alcuni costi che lo sono come quelli legati alla componente assicurativa che, ricordiamo, nel caso della cessione del quinto è obbligatoria.
Quanto detto fino ad esso è sempre valido tranne che per due situazioni eccezionali. Queste in base alla normativa vigente sono:
Le assicurazioni sulla vita caso morte (nei casi specifici di: rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%) possono essere detratte nel 730, con applicazione sempre dell’aliquota al 19%. Proprio in quest’ottica la parte di assicurazione della polizza obbligatoria prevista obbligatoriamente dalle cessioni del quinto risulta essere detraibile, sempre al 19% ma entro la somma massima di 530 euro.
Tuttavia bisogna considerare che il tetto di 530 euro è totale, quindi rimane invariato anche nel caso si abbiano più assicurazioni. Per quanto riguarda la parte da compilare, i relativi importi vanno riportati nel quadro E e più precisamente nei righi da E8 a E 10. Il codice da inserire è 36 (rischio morte o invalidità permanente). Ricordiamo che per accedere alla detrazione il contribuente deve essere anche il contraente della polizza assicurativa oppure che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del contribuente stesso.
Quanto appena esposto all’interno dell’articolo è logicamente da riferirsi alla cessione del quinto in se stessa. Differente è il discorso delle spese affrontate con il finanziamento stesso. Queste, attraverso opportuna documentazione, potranno infatti essere portate in detrazione o deduzione a seconda dei casi. Facciamo due esempi pratici a riguardo: