Il 28 marzo 2019 all’interno del DL 4/2019 si è avuta l’approvazione in via definitiva della pensione quota 100 che sotto alcuni aspetti è andata ad integrare la riforma Fornero che ricordiamo aveva portato all’introduzione dell’isopensione. Diciamo subito che la ‘Quota 100’ si presenta come un provvedimento temporaneo accessibile solo nel periodo che andrà da aprile 2019 fino a tutto il 2021. Per la precisione chi avrà maturato i requisiti necessari per accedervi a tale data, potrà comunque avvalersi del diritto di sfruttare la quota 100.
Ciò che è rimasto rispetto alle indicazioni fornite dall’esecutivo prima dell’approvazione del cosiddetto decretone, è che la pensione quota 100 e l’isopensione non sono tra loro compatibili.
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In condizioni standard per andare in pensione oggi (senza cioè le forme di incentivazione agli esodi) i lavoratori devono raggiungere almeno 67 anni di età (che in futuro aumenteranno ulteriormente a causa dell’adeguamento dell’aspettativa di vita) oppure aver almeno:
Come detto questo discorso esula da quanti vogliono e possono sfruttare l’isopensione oppure l’Ape. Diversa la situazione per quanto riguarda la quota 100 il cui requisito minimo, indipendentemente dal settore di appartenenza, è di 62 anni per quanto riguarda l’età e 38 anni di contributi (ai 62 anni non si applica il meccanismo di aumento per l’aspettativa di vita previsto invece da gennaio 2021 in poi).
Con tale intervento il lavoratore che ha raggiunto il requisito fondamentale (ovvero la somma tra età anagrafica e contributiva pari ad almeno 100) può maturare il diritto all’assegno pensionistico senza penalizzazioni, con il solo limite dello scivolo delle finestre temporali. Queste sono infatti diversificate tra dipendenti privati (slittamento di 3 mesi) e pubblici (slittamento di 6 mesi).
Riguardo ai dipendenti pubblici tra l’altro è emersa una criticità che colpisce soprattutto chi lavora nella scuola per la compilazione delle liste di mobilità che vedono come termine ultimo il 25 maggio, ma con possibilità di accesso alla quota 100 a partire dal 1 settembre del 2019. Una discrepanza temporale che potrebbe creare qualche difficoltà sia nella compilazione delle liste che nella definizione degli organici in tempo per la partenza dell’anno scolastico per il 2019-2020. Da questo intervento legislativo sono stati esclusi i dipendenti del settore pubblico e gli addetti alla pubblica sicurezza (come forze armate, guardia di finanza, vigile del fuoco, ecc) per i quali rimangono in vigore le condizioni previdenziali precedenti ancor più favorevoli.
Approfondimento: Cessione del quinto per dipendenti pubblici.
Di seguito riportiamo una tabella che specifica lo slittamento dovuto alle diverse finestre temporali in base alla data di maturazione del diritto:
Tipologia di lavoratore | Data dalla quale maturano i requisiti della quota 100 | Data dell’apertura della finestra |
---|---|---|
Dipendenti settore privato e lavoratori autonomi | entro il 31/12/2018 | 1 Aprile 2019 |
Dipendenti settore privato e lavoratori autonomi | dal 1/01/2019 | dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti |
Dipendenti settore pubblico | entro il 29/01/2019 | 1 Agosto 2019 |
Dipendenti settore pubblico | dal 30/01/2019 | dopo 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti |
Attenzione: ribadiamo che la maturazione dei requisiti per poter usufruire di tale opportunità continuerà fino al 31 dicembre 2021. Dopo tale data (a meno di cambiamenti futuri) dovrebbe entrare la quota 41 intesa come soglia di contributi che danno accesso a chiunque di andare in pensione (indipendentemente dal sesso di appartenenza e dall’età anagrafica).
Siamo abituati a sentir parlare di penalizzazioni in caso di prepensionamento o pensione anticipata, ma nel caso della quota 100 si è deciso di non applicarle. In particolare, per le modalità di calcolo dell’assegno pensionistico si terrà conto delle regole esistenti, che usano il 1995 come spartiacque.
Nel particolare chi ha 18 anni di contributi versati entro il 1995 sarà sottoposto al calcolo con il sistema retributivo fino al 2011, e saranno ammessi come contributi tutti quelli versati (volontari, di riscatto, figurativi, ecc) all’Inps con il solo limite che dovranno essere pari ad almeno 35 anni quelli effettivi (quindi al netto di eventuali figurativi). Visto l’espresso riferimento all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non si potranno accedere alla quota 100 quei professionisti che versano contributi in altre casse pensionistiche.
Approfondimento: Prestiti agevolati INPS.
Come appena detto non si applica la quota 100 a coloro che fanno versamenti di contributi a casse pensionistiche professionali private (no Inps), mentre per quelli da lavoro autonomo sono accettati (compatibili) solo se non superano i 5000 euro all’anno e possono essere considerati di tipo occasionale. Il divieto quando presente riguarda anche i redditi percepiti all’estero.
L’incompatibilità per lo svolgimento di attività lavorativa che rientra nella qualifica di “militari” o assimilati, non si ha nel caso in cui l’ultima attività lavorativa svolta non sia stata di questa tipologia e se si è svolta attività come militare in precedenza, ma che tuttavia non porti alla liquidazione di un trattamento pensionistico derivante da essa. Nessun problema di cumulo anche per chi ha lavorato sia nel settore pubblico che in quello privato. In tal caso, così come per chi è stato iscritto alla Gestione Separata, sia avrà infatti il cumulo contributivo gratuito.
Per comprendere il funzionamento della quota cento facciamo alcuni esempi pratici: