L’anatocismo bancario è diventato un tema molto dibattuto, soprattutto a causa della ‘non equità’ nel calcolo e nella liquidazione degli interessi attivi e passivi che maturano sui conti correnti. A riguardo ci sono stati vari interventi del legislatore, per impedire il verificarsi di situazioni che potevano diventare anche ingestibili legate alla maturazione degli interessi sugli interessi passivi in un circolo vizioso sulla carta senza un limite quantificabile.
Per comprendere meglio il funzionamento dell’anatocismo bancario, così da capire anche le modifiche che sono state apportate dal legislatore, si può fare un esempio molto semplice, specificando però che oggi la pratica dell’anatocismo bancario non è più possibile, a meno che non venga autorizzata o nel caso degli interessi di mora.
Facciamo un esempio su un conto corrente andato in rosso nel 2017, in data primo gennaio per 1000 euro, con un tasso passivo del 3% annuo. Quindi gli interessi maturati al 31 dicembre 2017 sono pari 30 euro con un saldo negativo del conto di 1030 euro al 1 gennaio del 2018. Con lo stesso meccanismo a fine anno il saldo negativo sarebbe di 1030 euro più gli interessi passivi maturati, pari a 39 euro. Quindi al 1 gennaio 2019 il saldo negativo sarebbe salito a 1069 euro, e così via.
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Innanzitutto il codice civile, articolo 1283 e il Testo Unico Bancario, art. 120, dicono in modo esplicito che l’anatocismo bancario è una pratica vietata. Perché c’è stato il bisogno di fare questo richiamo esplicito? Perché prima dell’introduzione delle novità in materia, risalenti al 2014, le banche praticavano una disparità di trattamento tra il calcolo degli interessi attivi e quelli passivi, e proprio su questi ultimi la pratica di anatocismo era abbastanza diffusa.
Un discorso che potrebbe far sorgere alcuni ‘dubbi’ anche su mutui che però risultano parzialmente infondati. Come infatti evidenziato ad esempio dal Tribunale di Bergamo, il 6 dicembre 2016, con la sentenza n. 3575, la formula del calcolo degli interessi passivi con l’ammortamento alla francese non rientra nell’anatocismo non prevedendo la generazione dei cosiddetti interessi composti. Niente anatocismo neppure in caso di ritardo del pagamento anche se in questo caso è obbligatoria la presenza di un’apposita clausola contrattuale nel contratto di mutuo. Stesso discorso, vista la loro particolare natura, per gli interessi di mora che nel 2016 non sono presenti nel decreto contro l’anatocismo.
Date le modifiche del Dm 343 del 2016 è da questo anno che si considerano a regime le norme ‘contro’ l’anatocismo bancario (ovviamente per i rapporti bancari antecedenti deve avvenire una modifica che si adegui alle nuove disposizioni). In tale decreto è possibile apprezzare alcuni principi cardine e cioè:
L’unico caso nel quale si possono non rispettare le scadenze appena indicate è legato alla chiusura ‘anticipata’ del conto corrente bancario. In queste situazioni all’interno dei vari costi di chiusura vanno però riportati in modo chiaro quelli dovuti alla liquidazione degli interessi passivi.
La banca per quanto riguarda gli interessi attivi procede all’accredito direttamente sul conto corrente (dopo il calcolo se si tratta di interessi in via posticipata o al momento del deposito o del vincolo nel caso di interessi in via anticipata). Invece per le modalità di rimborso degli interessi passivi è normalmente possibile accedere ad alcune alternative che dovrebbero essere riportate nel contratto e/o nel foglio informativo del conto stesso. In generale è possibile procedere al:
Trattandosi di un’autorizzazione, queste due ultime opzioni devono essere esplicitamente richieste e autorizzate dal titolare del rapporto bancario. Se questa non avviene (tramite firma di appositi moduli o a monte attraverso clausole del contratto) si applica in automatico il pagamento con bonifico o in contanti. Le banche non possono imporre una metodologia specifica, ma possono sostenerla con iniziative e agevolazioni.
Approfondimento: Troppi debiti.
Può succedere che si arrivi all’ 1 marzo e non si abbiano soldi sufficienti per pagare gli interessi passivi. In questo caso l’unico escamotage diventa quello di autorizzare la banca ad applicare l’anatocismo bancario, che non diventa una pratica illegale proprio perché frutto di un’autorizzazione e un’agevolazione richiesta dal titolare del conto che non ha modo di rimborsare le somme dovute entro la scadenza. L’autorizzazione potrà essere ritirata dal titolare del conto, ma fino a quando ciò non avviene, la banca potrà continuare ad utilizzare la stessa modalità di calcolo degli interessi.
Si tratta di una situazione estrema, che va ben ponderata sia prima che successivamente e comunque revocata non appena le problematiche economiche si riducono. Per le modalità di revoca è preferibile riferirsi al proprio istituto di credito visto che possono essere previsti moduli specifici da inviare tramite pec o raccomandata.
La pratica dell’anatocismo in Italia ha visto varie banche perdere in giudizio, costrette a rimborsare i correntisti che erano stati sottoposti a esborsi ingiustificati. E’ però necessario che non siano passati i termini di prescrizione per far valere le proprie ragioni e diritti, termine che è di 10 anni dalla conclusione del rapporto con la banca.
Se comunque si ha il sospetto di essere stati tra le vittime di anatocismo bancario, si può sottoporre tutta la documentazione e gli estratti conto dei vari anni a una perizia econometrica. Questa può essere svolta da società specializzate in questo tipo di servizio, oppure dalle principali associazioni dei consumatori che si sono spesso fatte notare negli anni passati in questo ambito (ad esempio con apposite class action).
Le perizie proposte possono essere gratis o a pagamento. Il consiglio che ci sentiamo di dare è di prediligere quelle strutture che offrono la prima consulenza e la perizia in modo gratuito e comunque di farsi fare un preventivo sui costi da sostenere nel complesso. Può succedere che da una perizia infatti risulti che:
Fatta la perizia, se c’è stato anatocismo e vale la pena richiedere il rimborso, allora si deve assegnare mandato a chi seguirà la procedura. Questa, di norma, passa per una prima via extra giudiziale e solo successivamente alle vie legali di fatto.