Una ristrutturazione del debito aziendale deve avere come punto di partenza l’obiettivo di permettere all’attività in crisi di poter continuare ad operare evitando di conseguenza il fallimento (secondo quanto previsto dall’art 182 bis della legge sul fallimento). Quindi come ‘conditio sine qua non’ ci deve essere uno stato di crisi che può portare ad una situazione fallimentare, a cui si aggiungono però altri requisiti.
E’ necessario che la ristrutturazione riguardi i debiti contratti da un’azienda. Questa potrà essere di qualsiasi tipo (anche agricola) e dimensione (è infatti prevista anche la ditta individuale). Come già detto è necessario che l’esposizione debitoria sia tale da poter portare l’impresa verso la cessazione dell’attività. Non è sufficiente che si acceda alla ristrutturazione del debito ma è indispensabile anche che i creditori aderiscano al piano raggiungendo almeno il 60% della copertura totale dell’esposizione debitoria. Tale percentuale potrà essere composta tanto dai creditori privilegiati che da quelli chirografari o ordinari.
Se si verifica questa situazione, i creditori che non aderiscono (purché in misura non superiore al 40%) hanno comunque diritto al rimborso totale dei crediti vantati, ma non possono opporsi al completamento della ristrutturazione del debito. Il calcolo suddetto viene fatto sul “peso” del credito (per quota e non per ‘teste’).
Oltre ai requisiti appena evidenziati è anche necessario che l’azienda che vuole utilizzare la ristrutturazione del debito si rivolga ad un professionista abilitato che deve attestare la veridicità dei dati economici della società e la fattibilità del piano che è alla base della ristrutturazione. In questo piano devono essere specificate le modalità ed i tempi di rientro.
Si tratta di una proposta di accordo con la quale l’azienda presenta ai propri creditori un piano atto a ridurre la pressione dei debiti e, di conseguenza, permettere all’attività di poter emergere dal momento di crisi. Se si raggiunge l’accordo questo va poi iscritto nel registro delle imprese. Visti i tempi tecnici, in molti casi abbastanza dilatati, è possibile stilare l’accordo e, sulla base dell’approvazione da parte dei creditori, utilizzarlo per evitare l’aggressione di alcuni beni appartenenti al patrimonio dell’azienda, in attesa che vengano adempiute le varie formalità.
In generale possono essere inseriti nell’accordo di ristrutturazione del debito:
Nel piano il debitore deve specificare come intende far fronte ai propri debiti. In questo senso può effettuare diversi tipi di proposta, ricordando che è sempre facoltà del creditore decidere se accettare le condizioni oppure no. In particolare potrà proporre:
Lo svantaggio è legato solo alla parte legata ai crediti non rientranti nella ristrutturazione che devono essere comunque pagati interamente. Per il pagamento di questi ci sono dei tempi che devono essere rispettati, e cioè:
Per quanto riguarda i vantaggi si hanno vari punti degni di nota:
L’iter perché la ristrutturazione del debito sia valida deve seguire le seguenti fasi:
La ristrutturazione del debito con le banche è stata introdotta nel 2015 (ad oggi, 2017, non sono state apportate delle modifiche) e prevede alcune condizioni più specifiche. Infatti se si raggiunge la percentuale minima (creditori-banche) allora l’accordo si estende anche alle banche che non hanno voluto aderire. Vista la possibilità di richiedere al tribunale che le condizioni dell’accordo raggiunto vengano estese a tutti gli istituti di credito con cui si hanno debiti devono esserci due requisiti in fase di trattativa:
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