La fideiussione costituisce una forma di garanzia personale (vedi Prestiti personali), che obbliga colui che la presta a pagare i debiti per i quali è stata fornita, con tutto il suo patrimonio. Tra le forme più dibattute e contestate di fideiussioni c’è la omnibus, il cui significato è molto fedele alla traduzione: si tratta di una garanzia offerta nei confronti del finanziatore per tutti i debiti già in essere e tutti quelli che sorgeranno in futuro.
Ed è proprio la portata dell’impegno che la fideiussione omnibus, intesa in questo senso, ha sull’economia e sulle scelte future del richiedente, ha spinto verso un ridimensionamento, che avviene tramite la fideiussione omnibus limitata. In che cosa consiste il limite? Perché si possa parlare sempre di fideiussione omnibus è infatti necessario che si estenda sui debiti contratti anche in futuro, ma è limitata sull’importo massimo per il quale ci sarà l’obbligo.
La maggior parte delle grandi banche che ne prevedono l’impiego, ormai la offrono proprio nella forma “limitata” (un esempio si ha con Unicredit).
La natura molto particolare della fideiussione omnibus ha investito con una frequenza crescente le competenze della Cassazione, che si è generalmente pronunciata a favore della sua legalità.
Nel corso del tempo si è però arricchita la parte di sentenze che hanno via via delimitato in modo sempre più netto l’ambito entro il quale l’applicazione della fideiussione omnibus è legale, e le eventuali cause di nullità. I principi della nullità sono:
La fideiussione, e a maggior ragione nel caso di quella omnibus, si trasmette agli eredi. In questo modo il legislatore ha voluto tutelare la banca che altrimenti si vedrebbe privata delle garanzie sulla base delle quali ha concesso il finanziamento. Che strumento hanno quindi gli eredi per difendersi da una situazione del genere? Sostanzialmente due possibilità:
C’è da considerare che se si hanno figli minori, la rinuncia all’eredità li farà entrare automaticamente come eredi nella successione, un subentro però che avverrà automaticamente con beneficio di inventario, mentre se si vorrà rendere valida la rinuncia anche nei loro confronti, ci si dovrà rivolgere al tribunale dei minori, adducendo le motivazioni di tale scelta.